In breve
- Le nuove regole sono negli articoli da 127-bis a 127-undecies del Codice del consumo, introdotti dal D.Lgs. 176/2026.
- Puoi consegnare al cliente il Modulo europeo di informazioni sulla riparazione: è facoltativo, ma se è completo e accurato ti mette in regola con gli obblighi di informazione.
- Le condizioni del modulo non si cambiano per 30 giorni; se il cliente accetta in quel periodo, ripari a quelle condizioni.
- La diagnosi necessaria al preventivo si può far pagare solo se il cliente ne è informato; se poi non ripari, va rimborsata.
- Le violazioni sono sanzionate dall’Antitrust (AGCM) da 5.000 a 50.000 euro ciascuna.
Quale legge e da quando
Il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176 recepisce la direttiva (UE) 2024/1799 sul diritto alla riparazione. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026 e, non prevedendo una data diversa, è in vigore dal 22 ottobre 2026. Inserisce nel Codice del consumo un nuovo titolo, «Della riparazione dei beni».
A chi si applica
Le regole riguardano la riparazione di beni acquistati da consumatori quando il difetto si verifica o si manifesta fuori dalla responsabilità del venditore, cioè al di fuori della garanzia legale (art. 127-bis).
Per la legge è riparatore qualsiasi persona fisica o giuridica che, nella propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione: compresi fabbricanti e venditori che riparano e i riparatori indipendenti (art. 127-ter). Quindi anche il piccolo laboratorio sotto casa.
Il «bene» è qualsiasi bene mobile materiale, anche se funziona grazie a un contenuto o servizio digitale: smartphone, elettrodomestici, computer, bici elettriche, TV e così via.
Il modulo europeo: facoltativo ma conveniente
L’art. 127-quater, comma 1, dice che i riparatori
«possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione»
Non è quindi obbligatorio. Ma il comma 7 prevede che il riparatore che ha fornito un modulo completo e accurato ha adempiuto gli obblighi di informazione su caratteristiche principali del servizio, identità e contatti del riparatore, prezzo, modalità e tempi di esecuzione. In pratica: con un solo documento standard sei in regola con le informazioni che il Codice del consumo già ti chiede di dare.
Il modello è fissato dalla legge: puoi scaricare il fac-simile ufficiale in PDF.
Cosa deve contenere
Il modulo specifica «in modo chiaro e comprensibile» (art. 127-quater, comma 4):
- l’identità del riparatore;
- indirizzo, telefono, email ed eventuali altri mezzi di comunicazione elettronica;
- il bene da riparare;
- la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta;
- il prezzo o, se non è calcolabile in anticipo, le modalità di calcolo e il prezzo massimo;
- il tempo necessario per completare la riparazione;
- la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e i relativi costi;
- il luogo in cui il consumatore consegna il bene;
- se del caso, i servizi accessori (rimozione, installazione, trasporto) con i costi dettagliati;
- il periodo di validità del modulo;
- se del caso, informazioni supplementari.
Quando e come consegnarlo
- Su supporto durevole: carta, PDF, email, qualunque mezzo che il cliente possa conservare e rileggere invariato.
- Prima che il cliente sia vincolato dal contratto di riparazione, entro un tempo ragionevole dalla richiesta.
- Gratis: il modulo non si fa pagare (comma 2).
La regola dei 30 giorni
Una volta consegnato il modulo, il riparatore non può modificare le condizioni per trenta giorni dalla consegna; si può concordare un periodo più lungo. Se il cliente accetta entro la validità, la riparazione va eseguita a quelle condizioni (comma 5). Per questo prezzo e tempi vanno stimati con attenzione, e conviene conservare la prova di cosa hai consegnato e quando.
Il costo della diagnosi
Se per individuare il difetto e stimare il prezzo serve una diagnosi, anche con un esame fisico o a distanza, puoi chiedere al cliente di pagarne i costi, informandolo di quei costi (comma 3). Se il cliente accetta il modulo ma poi la riparazione non viene eseguita, ha diritto al rimborso dei costi di diagnosi (comma 6).
Ricambi compatibili, usati e stampati in 3D
Una novità importante per i riparatori indipendenti: per i beni dell’Allegato II-decies i fabbricanti non possono adottare clausole o tecnologie hardware o software che impediscono la riparazione, salvo motivi legittimi e oggettivi. In particolare non possono impedire l’uso di ricambi originali, di seconda mano, compatibili o stampati in 3D, se conformi alle norme, ad esempio di sicurezza (art. 127-quinquies, comma 6). Non possono nemmeno rifiutare una riparazione solo perché il bene è già stato riparato da altri (comma 7).
L’obbligo di riparazione dei fabbricanti
Per alcune categorie di beni il fabbricante, su richiesta del consumatore, è obbligato a ripararli gratis o a un prezzo ragionevole e in tempi ragionevoli (art. 127-quinquies). Sono i beni elencati nell’Allegato II-decies:
- lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, asciugabiancheria;
- display elettronici;
- apparecchiature di saldatura, aspirapolvere;
- server e prodotti di archiviazione dati;
- telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet;
- beni con batterie per mezzi di trasporto leggeri (e-bike, monopattini);
- apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico.
Il fabbricante può affidare la riparazione a terzi, e resta fermo che il consumatore può rivolgersi a qualsiasi riparatore di sua scelta (comma 8). Per i riparatori indipendenti è un’opportunità: chi offre preventivi chiari e veloci compete ad armi pari.
Clausole contrarie: sono nulle
È nullo ogni patto che, a danno del consumatore, escluda o limiti queste regole; il riparatore può sempre offrire condizioni più favorevoli (art. 127-decies). Attenzione quindi a condizioni generali che, ad esempio, permettano di cambiare il prezzo entro i 30 giorni.
Sanzioni
Il riparatore che viola gli obblighi degli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione, tenuto conto di gravità, durata e condizioni economiche. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti sono raddoppiati. Accerta le violazioni l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione (art. 127-undecies).
La piattaforma europea della riparazione
È prevista una sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, gratuita per i consumatori, in cui i riparatori potranno registrarsi una volta attivata dalla Commissione europea (art. 127-septies). Il punto di contatto nazionale è il Ministero delle imprese e del made in Italy.
Checklist per il tuo laboratorio
- Prepara un modello di modulo con i tuoi dati (Parte I) sempre aggiornati.
- Decidi se e quanto fai pagare la diagnosi e comunicalo prima al cliente.
- Quando il prezzo non è certo, indica sempre metodo di calcolo e prezzo massimo.
- Indica una validità di almeno 30 giorni e non toccare le condizioni in quel periodo.
- Consegna il modulo su supporto durevole e conservane una copia con data di consegna e accettazione.
- Se una riparazione accettata non va a buon fine, rimborsa la diagnosi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026 – D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176, Allegato A. Questa guida ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici rivolgiti a un professionista. Aggiornata al 28/10/2026.